Assegno di inclusione (ADI)
Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2026, 09:35
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Assegno di inclusione (ADI)
- Cos’è? L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
- A chi è rivolto? Come funziona? L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio di seguito elencate e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione quali:
a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023;
g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;
i. neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
Si specifica che la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o socio-sanitaria. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificate dalle Pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda ADI.
La Pubblica Amministrazione dovrà poi validare la presa in carico tramite le modalità previste dalla normativa.
Infine, hanno diritto all’Assegno di Inclusione, senza applicazione dei requisiti ordinari di cittadinanza, soggiorno, e residenza e dei requisiti economici, i titolari dei seguenti permessi di soggiorno (modifica introdotta dal decreto-legge 146/2025, articolo 4): permesso per motivi di protezione sociale, permesso per vittime di violenza domestica, permesso per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita. Per tali beneficiari l’accesso all’ADI avviene secondo le modalità specifiche previste dalla Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026, che disciplina anche calcolo del beneficio, durata della prestazione, modalità di domanda e obblighi di comunicazione in corso di fruizione.
Laddove i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” siano ospitati in strutture a totale carico pubblico, gli stessi non possono beneficiare dell'ADI in ragione della previsione di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.
Si ricorda inoltre, che come previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024, non possono accedere alla misura ADI i titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI, qualora agli stessi siano applicabili le misure per il reinserimento sociale e lavorativo e di sostegno economico previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”.
- Quando e come presentare domanda?
L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF).
A seguito della presentazione della domanda, ovvero contestualmente alla presentazione, il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD nucleo).
Non c’è un termine entro il quale deve essere sottoscritto il PAD nucleo. Tuttavia, il riconoscimento del beneficio decorre dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo. Pertanto, anche in caso di esito positivo dei controlli sui requisiti, l'INPS non avvia l’erogazione del beneficio in mancanza di sottoscrizione del PAD nucleo.
In caso di domanda di rinnovo, se il nucleo familiare rimane invariato, non è necessaria né la registrazione al SIISL né la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo. Qualora il nucleo invariato sottoscriva un nuovo PAD nucleo, questo verrà considerato un aggiornamento del precedente.
In caso di accoglimento della domanda il cittadino deve attendere una comunicazione tramite portale SIISL o SMS/mail prima di recarsi in Ufficio Postale per ritirare la Carta di Inclusione.
Per ritirarla è necessario presentare un documento di identità valido e il codice fiscale.
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare.
Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di inclusione per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.
A seguito della sottoscrizione del PAD nucleo e dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, i dati della domanda vengono inviati automaticamente al servizio sociale del Comune di residenza del nucleo beneficiario.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto digitale (PAD) del nucleo, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. I componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.
Si ricorda che i richiedenti devono possedere, per tutta la durata del beneficio, anche i requisiti economici, di cittadinanza, di soggiorno e residenza previsti dalla normativa.
Le sanzioni nei confronti dei beneficiari ADI sono previste dall’art. 8 del DL 48/2023, a titolo informativo si riporta il comma 1 della citata normativa “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
Per maggiori informazioni: https://www.lavoro.gov.it/adi/il-percorso-del-cittadino
- Operatrici servizio ADI dell'ATS 21
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Case Manager Assistente sociale Roberta Di Nicolò tel. 0735/794238
Case Manager Assistente sociale Roberta Di Bonaventura tel. 0735/794388
Sede: 1° piano Comune di San Benedetto del Tronto viale De Gasperi, 124
AVVISO
Si comunica che il servizio Informagiovani del Comune di San Benedetto del Tronto offre supporto ai richiedenti ADI per l’iscrizione alla piattaforma SIISL al fine di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.
Per concordare un appuntamento con l’Informagiovani si prega di contattare il servizio attraverso i seguenti contatti: 0735/781689 - informagiovani@comunesbt.it
Per approfondire…
www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85
Piccola guida Piccola Guida Assegno di Inclusione(1722 KB)
- ADI Manifesto (1328 KB)
- Info ADI Pieghevole (1129 KB)
CONTATTI INPS
Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 , a pagamento da cellulare in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.
- Misure di contrasto alla povertà
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Fondi strutturali UE: Quota Servizi Fondo Lotta alla Povertà (QSFP)
Promuove interventi rivolti ai beneficiari ADI, oltre che alle persone in condizione di attestata indigenza.
Gli interventi attivati e attivabili dall’Ambito Territoriale Sociale n. 21 in favore della platea suddetta sono: - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale;
- Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- Servizio di pronto intervento sociale.
- Progetti territoriali
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